La deposizione resa dal soggetto imputato (o imputabile) di reato connesso o collegato, che sia dunque portatore della qualifica di teste assistito, deve essere preceduta – a pena di inutilizzabilità – dall’ avvertimento di cui all’art. 64, comma 3, lett. c) cpp, anche ove egli abbia già reso dichiarazioni sulla responsabilità dell’imputato, nel corso di un esame dibattimentale erroneamente condotto senza le garanzie e le forme previste per il suo ruolo.
Secondo cass. SS.UU. 33583, depositata il 29 luglio 2015, il sistema scaturito dalla riforma del 2001 si impernia sulla libera scelta dell’imputato (o imputabile) di reato connesso o collegato, di riferire fatti concernenti la responsabilità di altri, scelta resa libera e consapevole dall’avviso previsto dall’art. 64, comma 3, lett. c) e dalla conseguente inutilizzabilità della deposizione, stabilita dal comma 3 bis, per il mancato avvertimento. Di conseguenza il detto avvertimento deve avere, a pena di inutilizzabilità, il più ampio campo di applicazione possibile, sempre che il giudice sia in grado – per gli atti presenti nel fascicolo o per le questioni sollevate dalle parti – di rendersi conto della sussistenza del ruolo rivestito dal dichiarante.
Questa è la volontà espressa dall’art. 197, 1° comma, lett. b) cpp e sanzionata dall’art. 191 cpp, poiché ne va del diritto dell’imputato a non essere accusato da una persona che, a causa della violazione della norma, non poteva assumere la posizione e gli obblighi del testimone e che, grazie alla specifica scriminante prevista dall’art. 384, 2° co. cp, non assume alcuna responsabilità per le sue dichiarazioni.
Unica eccezione è data dal soggetto che, al momento dell’interrogatorio e della deposizione, legittimamente rivestiva il ruolo di persona informata sui fatti e, solo a seguito del contenuto della deposizione, abbia assunto quella di indagato o imputato dei reati di calunnia, falsa testimonianza o favoreggiamento personale. In questo caso, la deposizione rimane ferma e valida e si tratterà di una questione di valutazione della prova.
Autore dell’articolo: Enrico Leo. Tutti i diritti riservati.