Riciclaggio e autoriciclaggio

  1. Definizioni

Viene incriminato per riciclaggio il soggetto che si occupa di nascondere la provenienza illecita del denaro o degli altri beni ricavati da un reato, alla cui commissione non ha partecipato, creando, attraverso una trasformazione e  un reimpiego di tali beni, l’apparenza che la loro origine sia lecita.

Viene incriminato per autoriciclaggio il soggetto che, dopo aver commesso un reato, si occupa di nascondere la provenienza illecita del denaro o degli altri beni ricavati da tale illecito, creando, attraverso una trasformazione e  un reimpiego di tali beni, l’apparenza che la loro origine sia lecita.

  1. Le caratteristiche dell’autoriciclaggio

L’autoriciclaggio è punito solo se la trasformazione e  il reimpiego dei beni ricavati dal reato, vengono attuati mediante inserimento degli stessi in attività di tipo economico, finanziario, imprenditoriale o speculativo. Non si è puniti, dunque, se si utilizzano i detti proventi per attività di mera fruizione o godimento personale.

In sostanza, non è punito chi si limita ad utilizzare, spendere, consumare o trasformare in beni di uso personale ciò che ha ricavato dalla commissione del reato, ma solo chi, in modo da nasconderne la provenienza, immette tale ricavo illecito in un ciclo economico/produttivo.

La differenza che si profila è, dunque, fra consumo personale e reinvestimento produttivo.

  1. L’accertamento del riciclaggio

L’attività di riciclaggio, per essere punibile, deve consistere in un’azione che sia concretamente idonea a rendere opaca la provenienza illecita del denaro o degli altri beni.

Altrimenti l’attività dovrà essere considerata innocua, perché evidentemente commessa in buona fede.

E’ proprio intorno alla verifica di questo requisito che ruotano le principali argomentazioni difensive di chi sia indagato per tale reato. La disamina della casistica ragionevolmente ipotizzabile assume in proposito una grande importanza.

In tema di verifica della buona fede, che, in qualche modo, costituisce il risvolto soggettivo della carenza di idoneità dell’azione, è bene considerare che si è puniti per riciclaggio anche a titolo di dolo eventuale, vale a dire quando, pur non essendovi prova di un’aperta intenzione di commettere il fatto, risulta che il soggetto non abbia desistito dall’attività, pur in presenza di chiari segnali in base ai quali una persona normale avrebbe seriamente sospettato  della provenienza illecita dei beni.

  1. Autoriciclaggio e reati fiscali

Uno dei principali banchi di prova dell’autoriciclaggio sarà certamente costituito dal reimpiego del ricavato di reati fiscali, in quanto non è infrequente che quanto sottratto al fisco sia poi reimpiegato nella stessa azienda.

E’ da ritenere pertanto che si tratti di uno strumento volto a perseguire con maggiore efficacia l’evasione penalmente rilevante, attraverso una ricostruzione dell’origine delle somme impiegate nel processo produttivo.

autore Enrico Leo – tutti i diritti riservati