Abuso edilizio: quando si può evitare il sequestro dell’immobile

In caso di edificazione non autorizzata, oltre alle conseguenze sanzionatorie legate alla commissione del reato edilizio, ci si deve confrontare con l’ulteriore problema del sequestro del manufatto.

Sequestro che può essere di due tipi: preventivo o probatorio.

L’autorità procedente nel primo caso

mira ad evitare la prosecuzione dell’attività illecita, mentre ricorre alla seconda tipologia per “congelare” una fonte di prova utile nel successivo processo penale.

Nel caso venga applicato solo il sequestro probatorio, per esempio perché la costruzione presuntivamente abusiva è già ultimata, non è detto che il proprietario/indagato non possa ottenere la restituzione del bene, proponendo istanza di riesame ed eventuale successivo ricorso per cassazione.

Il provvedimento che impone il blocco, infatti, normalmente disposto dalla polizia locale o altra polizia giudiziaria e poi convalidato dal pubblico ministero, deve essere sorretto da congrua motivazione, che renda chiaramente conto della indispensabilità delle esigenze di prova che si intendono perseguire col sequestro. Indispensabilità significa, fra l’altro, non sostituibilità con altro mezzo meno pregiudizievole per le esigenze e i diritti del proprietario.

In molti casi, per esempio, si deve considerare che il presunto abuso, al momento dell’apposizione dei sigilli, è già stato compiutamente e fotograficamente descritto e rappresentato nel corpo del verbale.  Tale documentazione visiva, unitamente alla testimonianza degli operanti, costituisce già ampia fonte di prova per il successivo processo e non si vede cosa possa aggiungere, a fini probatori, il vincolo imposto sul manufatto.

In casi del genere, dunque, conviene impugnare il sequestro qualora lo stesso risulti sorretto da un prevedibile stereotipo burocratico col quale ci si limiti a dire che si tratta di indispensabile strumento di prova in quanto corpo del reato.

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