La grave emergenza sanitaria in corso ha prodotto inevitabilmente un brusco arresto della già farraginosa macchina giudiziaria, alla luce dell’entrata in vigore del decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto decreto “cura Italia”) e dell’assoluta priorità, in questa fase, dell’adozione di ogni misura idonea a salvaguardare la salute dei cittadini.
Tale decreto, in primo luogo, prevede che, tutte le udienze civili e penali di natura ordinaria, fissate dal 9 marzo al 15 aprile p.v. siano rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.
E ciò ad eccezione di pochi casi residuali connotati dalla peculiarità della materia trattata e dell’urgenza di trattazione, soprattutto in ambito penale.
Il decreto prevede, altresì, che nel medesimo periodo sia sospeso il decorso di tutti i termini processuali per il compimento di qualsiasi atto giudiziario. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali.
Successivamente, per le udienze e i relativi incombenti fissati nel periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno p.v., il decreto stabilisce che saranno i capi dei singoli uffici giudiziari nazionali a decidere, sentiti l’autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, quali misure organizzative adottare per la trattazione degli affari giudiziari, misure necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute.
In particolare, tra le misure adottabili vi sarebbe la previsione dello svolgimento delle udienze civili (che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti) in video conferenza mediante collegamenti da remoto specificamente individuati (ossia mediante Skype for Business e Teams, come da provvedimento DGSIA) oppure mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del Giudice.
A ciò si aggiunga la possibile celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell’articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell’articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche.
La previsione di chiusura di tali disposizioni è poi quella di consentire ai singoli tribunali di poter disporre semplicemente un rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 (sempre ad eccezione delle suddette ipotesi urgenti ed indifferibili), misura che, presumiamo, adotteranno diversi tribunali che non avranno la possibilità o la volontà di utilizzare gli strumenti informatici, in primo luogo, per la celebrazione delle udienze.
Per il periodo di efficacia di tali provvedimenti è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi.
Nei procedimenti penali il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il procedimento è rinviato e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020.
Stesso effetto sospensivo coinvolge lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione, di negoziazione assistita e in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale della controversia quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando essi costituiscono condizione di procedibilità della domanda.
Altra norma di rilievo è quella che prevede che l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020.
A ciò si aggiunga che sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.
E con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Ci si auspica che l’indispensabile ricorso allo strumento telematico in questa fase emergenziale, strumento peraltro già presente da anni nel processo civile, possa acquisire, con un utilizzo proficuo e sempre più diffuso, le caratteristiche di una prassi di natura ordinaria, non solo nell’ambito processuale, sia esso civile o penale, ma anche nell’ambito stragiudiziale, ad esempio attraverso la diffusione di un’attività di consulenza professionale on line, con la annessa possibilità di un conferimento d’incarico anch’esso telematico, con sottoscrizione digitale.
Tali modalità operative potranno certamente defaticare l’aggravato sistema giudiziario, velocizzandone l’iter ed eliminando tutti i disagi e le complicazioni connesse agli spostamenti presso i diversi uffici giudiziari della penisola.
D’altronde, stiamo tutti sperimentando un cambio deciso di prospettiva nel modo di rapportarci al lavoro, in tutte le sue forme, frutto certamente di una grave situazione contingente che, come tutti i grandi accadimenti della storia, soprattutto se ampi e drammatici, come quello che stiamo vivendo, porta con sé, inevitabilmente, dei grossi cambiamenti, uno per tutti, in questo caso, un diverso modo di comunicare con gli altri, sempre più esteso e radicale, modalità che, nel tornare “alla normalità”, potrà certamente renderci più facile la vita di ogni giorno.
Autore dell’articolo Antonella Pulcini
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