L’articolo 11 del decreto legislativo 74 del 2000 si intitola “sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte” ed è una norma, spesso sottovalutata, che punisce con la reclusione fino a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento dell’imposta sul reddito o dell’Iva, si spoglia di un proprio bene in modo fittizio o simulato.
Si tratta di una norma che molto spesso le persone non prendono in considerazione, anche perché solo negli anni più recenti l’Agenzia delle Entrate ha iniziato a prestare maggiore attenzione a questo tipo di operazioni e a presentare delle denunce circostanziate.
Accade spesso che chi si trovi a dover pagare delle imposte di un certo rilievo, pensi di vendere fittiziamente un proprio bene, intestandolo a qualche amico compiacente, al fine di apparire nullatenente agli occhi del fisco.
Costoro, probabilmente, non si rendono conto che, così facendo, sia loro, sia chi li consiglia o li aiuta, per esempio colui che si rende finto acquirente, possono incorrere nella commissione di un reato abbastanza grave.
Studio legale Leo, che si occupa di diritto penale dell’economia e quindi non solo di penale fallimentare ma anche di penale tributario e, più in generale, di reati legati al mondo dell’economia, alle transazioni economiche e agli aspetti patrimoniali, si è occupato in più occasioni di esaminare fattispecie come quella appena richiamata, sia per fornire una consulenza preventiva affinché le persone capiscano a che cosa vanno incontro se pongono in essere determinate azioni fraudolente, sia per predisporre la difesa per coloro i quali siano stati raggiunti da una notizia di reato con riferimento a questo tipo di ipotesi criminosa.