“Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all’esdebitazione solo per una volta…
…Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l’assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento, concede con decreto l’esdebitazione…”
Questo è quanto previsto dall’articolo 283 del Codice della Crisi, norma che, nel disporre che il Giudice possa concedere al debitore persona fisica un beneficio di grande importanza, vale a dire quello di liberarsi da tutti i debiti e ricominciare a vivere, lo subordina al requisito della meritevolezza.
La stessa norma qualifica la meritevolezza come assenza di atti in frode e mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento.
Su questo tessuto normativo si innesta quella linea di tendenza giudiziaria, oggi più marcata, che dimostra di prendere in sempre maggiore considerazione gli interessi finanziari dello stato e, dunque, di mirare a proteggere in modo sempre più attento le entrate tributarie.
Ne discendono alcune applicazioni concrete.
Abbiamo visto in un precedente post (https://www.leoleg61.it/wordpress/2023/05/19/mancato-pagamento-delle-imposte-e-reato-di-bancarotta/) che, con maggiore frequenza rispetto al passato, le Procure della Repubblica contestano il reato di bancarotta per operazioni dolose nel caso in cui il fallito abbia omesso con sistematicità di pagare le imposte. In tali casi, il richiamo alla sistematicità vuole rappresentare una tipologia di imprenditore che si autofinanzia attraverso l’evasione fiscale e contributiva.
In questo modo egli conserva artificiosamente la continuità aziendale a scapito dell’erario e degli enti previdenziali, giocando sui maggiori tempi di reazione dei creditori pubblici rispetto a quelli privati.
Una motivazione analoga è oggi assunta da un Giudice di merito (Tribunale di Verona, 07 Settembre 2023) per negare che un ex imprenditore, persona fisica, possa conseguire l’esdebitazione rispetto alla gravosa esposizione accumulata prima di cessare l’attività. Anche in questo caso è stata infatti rilevata una condotta illecita, seppure qui sanzionata sotto il profilo della mancanza di quella meritevolezza richiesta per ottenere la liberazione dal carico debitorio.
Anche in questo caso si è rilevato che evitare sistematicamente il pagamento dei debiti fiscali e previdenziali, pur proseguendo l’attività per anni, significa autofinanziare illecitamente l’impresa ai danni dell’Erario, cosa che integra gli estremi di atti di frode e di dolo o colpa grave nella formazione dello sbilancio.
In sostanza si tratta della stessa frode, evidenziata da una parte quale operazione dolosa ai fini della bancarotta e dall’altra quale mancanza della meritevolezza richiesta per l’esdebitazione.
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