Ecco qualche spunto pratico sull’oggetto e sui limiti del preventivo:
- Il preventivo, una volta accettato, dà origine a un vero e proprio contratto. Meglio, dunque, sfruttare quella sede per comprendere e convenire i termini del rapporto in modo più esauriente. Il cliente dovrà prende atto che l’obbligazione che l’avvocato assume con l’accettazione del mandato non è una garanzia di risultato, vale a dire che la vittoria (o l’esito utile dell’affare) non è garantita. Detto in altri termini, il committente paga il professionista perché costui si impegni, perché lo faccia con la massima competenza e diligenza possibile ma oltre a ciò non si può andare. Il motivo è chiaro: il risultato utile dipende anche da fattori sui quali l’avvocato non può incidere in maniera assoluta, come ad esempio l’opinabilità dell’interpretazione delle norme oppure l’imprevedibilità della decisione maturata dal giudice.
- Il potenziale cliente dovrà prendere buona nota delle informazioni preliminari rese dall’avvocato in ordine al livello di complessità dell’incarico prospettato. Con questa espressione si vogliono indicare tutte quelle caratteristiche del caso da risolvere che possono influire sulla valutazione del committente, il quale, per decidere se affrontare una determinata spesa, nonché il rischio di ulteriori esborsi o perdite patrimoniali o pregiudizi di altro genere, deve:
– avere chiaro, prima di ogni altra cosa, quali siano i limiti dell’incarico, vale a dire quale sia l’obiettivo concreto in relazione al cui raggiungimento si sta valutando l’attività legale necessaria; questo elemento è fondamentale, perché al cambiamento di obiettivo consegue la necessita di un nuovo incarico e/o di un ulteriore corrispettivo; ove opportuno, sarà buona cosa concordare tappe intermedie, in cui suddividere il percorso di raggiungimento dell’obiettivo finale
– conoscere le probabilità di esito favorevole e i fattori che possono ragionevolmente rappresentare un ostacolo al raggiungimento di tale obiettivo
– aver compreso i probabili sviluppi del caso e le strade alternative che possono aprirsi in relazione a ciascuna fase intermedia, nei limiti di quanto allo stato prevedibile, ivi comprese le possibilità di far ricorso a strumenti alternativi di risoluzione delle controversie e alla transazione
– avere un’idea sul tempo prevedibilmente necessario per il raggiungimento dell’obiettivo
– avere ragguagli sugli oneri ipotizzabili.
Per ciò che riguarda più propriamente la misura del compenso occorre tenere conto di quanto segue.
- Sono previste in linea generale delle tabelle (cosiddetti parametri) delle quali il potenziale cliente deve prendere visione. Detti parametri sono emanati con decreto del Ministro della Giustizia e si applicano, fra l’altro, quando all’atto dell’incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in modo specifico, quando le parti vi facciano esplicito riferimento, in caso di liquidazione da parte del giudice. I parametri sono opportunamente divisi per fasi, in quanto tale divisione rende più comprensibile la determinazione degli onorari, rende possibile calcolare il dovuto in caso di interruzione dell’incarico ad uno stadio intermedio, rende possibile concordare il compenso solo per alcune fasi, rimandando ogni altra decisione a quella che sarà la situazione presente al termine della fase concordata. A quanto previsto dai parametri devono essere aggiunte, in via di anticipazione o rimborso, le spese vive e gli altri oneri direttamente connessi all’incarico, nonché il rimborso forfettario delle spese generali, nella misura vigente al momento della parcellazione ed espresse in termini percentuali sugli onorari (oggi 15% degli onorari).
- Come appena detto, con specifico accordo si può derogare ai parametri e applicare altri criteri di determinazione del compenso quali:
– la pattuizione a tempo, stabilita attraverso la determinazione del costo orario della prestazione, unitamente ai criteri di rendicontazione delle ore impiegate. Si tratta di un metodo che presenta il vantaggio di agganciare gli onorari alla progressione del lavoro, mentre, dal punto di vista del cliente, può presentare lo svantaggio di una difficile comprensione dell’importo totale necessario al raggiungimento dell’obiettivo e, inoltre, quello legato alla difficoltà di verifica delle ore impiegate. Per ovviare a questi due inconvenienti, si può, rispettivamente, stabilire a priori un monte ore massimo per ciascuna fase o far luogo ad una rendicontazione periodica, con puntuale indicazione delle attività espletate fino a quel momento.
-La pattuizione di un onorario forfettario per tutta l’opera che verrà prestata per lo svolgimento dell’incarico o per una sola fase.
-La pattuizione di un importo percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.
- Attenzione alle clausole di riserva, rappresentate da quelle pattuizioni aggiuntive che l’avvocato potrebbe far firmare al cliente. La più frequente di tali clausole prevede che il cliente sia tenuto a sopportare un aumento dei costi in presenza di circostanze non prevedibili al momento del conferimento dell’incarico, così come in caso di azioni necessarie ma non rientranti nell’originaria definizione dell’oggetto dell’incarico in base al quale era stato pattuito il compenso.
- Sempre più di frequente è necessario far ricorso a consulenti, investigatori e altri ausiliari tecnici. In alcuni procedimenti – pensiamo ad esempio alla difesa di chi sia accusato di reati commessi tramite un pc o la cui prova si suppone possa essere ricavata dalle tracce presenti in un sistema informatico – la presenza di un ausiliario tecnico può essere determinante. In questi casi sarà bene avere un’idea chiara anche del compenso dell’ausiliario.
Per approfondire il tema del mandato professionale, dell’informativa sulla privacy e del preventivo vedi anche: