L’articolo 13 bis del dlgs 74/00 prevede, com’è noto, che l’imputato del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, per poter usufruire della circostanza attenuante capace di dimezzare la pena (che va da un minimo di un anno e mezzo a un massimo di sei anni) e per evitare le sanzioni accessorie interdittive, deve dimostrare di aver pagato tutto quanto previsto dall’accertamento del fisco, compresi interessi e sanzioni.
Lo stesso requisito è richiesto per poter accedere al patteggiamento, rito che prevede un ulteriore abbattimento della pena, pari a un terzo. Tale ulteriore decurtazione viene ad applicarsi sull’abbattimento di cui sopra (dunque, un terzo in meno rispetto alla metà della pena).
Per essere più precisi, al fine di usufruire di uno o di entrambi i benefici, come pure per evitare l’applicazione delle sanzioni accessorie interdittive, l’imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, deve aver saldato i debiti tributari, compresi sanzioni amministrative e interessi, mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie. Agli stessi effetti, seppure da valutare caso per caso, può essere efficace anche il ravvedimento operoso.
Quando il soggetto accertato è una società si verifica uno sdoppiamento fra la figura del debitore tributario (che è, appunto, l’Ente) e quella dell’imputato, che viene individuato solitamente nella persona dell’amministratore.
Ciò comporta almeno due conseguenze.
La prima è che si viene a configurare una disparità di situazione fra l’amministratore ancora in carica e l’amministratore non più in carica o di società decotta.
Infatti, il primo ha ancora in mano “le leve di manovra” per poter pagare il debito tributario, trovandosi così in posizione di vantaggio ai fini della migliore composizione della propria condizione penale.
Il secondo, purtroppo, ove volesse attenuare la propria posizione di imputato, dovrebbe avere la capacità economica per far fronte in proprio a tutto il debito verso il fisco.
In sostanza denaro contro prigione; un’opzione che la Corte Costituzionale ha finora ritenuto legittima.
Questa considerazione, sia detto per inciso, costituisce un ulteriore motivo per stare molto attenti quando si assume il ruolo di amministratore. Attenzione che consiste nell’agire con piena consapevolezza e oculatezza ma anche nel pretendere dalla società garanzie economiche adeguate per far fronte agli eventuali fattori di rischio.
Occorre, però, aggiungere qualche precisazione, con riferimento al caso dell’imputato che sia tuttora amministratore di una società intenzionata a chiudere con adesione la partita con l’Erario.
In questo caso, una recente sentenza della Cassazione penale, ha preteso la prova di una compartecipazione economica dell’imputato al pagamento del debito fiscale operato dalla società.
In sostanza, si è ritenuto che l’attenuante speciale prevista dall’articolo 13 bis di cui sopra, dovendo essere, così come tutte le attenuanti che comportano una riparazione del danno, sintomo di concreto ravvedimento dell’imputato, non sia applicabile laddove il pagamento venga effettuato esclusivamente da un terzo.
E’ perciò necessario che l’imputato manifesti una concreta e tempestiva volontà di riparazione del danno.
Tale volontà riparatoria è integrata quanto meno dall’aver contribuito, anche parzialmente, all’adempimento del debito tributario.
Discende da quanto sopra un’ovvia cautela. L’amministratore imputato del reato in discorso, la cui società sia disposta a chiudere il conto con il fisco, deve tenere presente:
- la necessità di pagare tutto (non si possono fare rateizzazioni) prima dell’apertura del dibattimento o, in caso di richiesta di giudizio immediato, entro quindici giorni dalla notifica del decreto ammissivo del Gip;
- la necessità di dimostrare di aver contribuito in proprio, almeno in parte, al pagamento del debito fiscale gravante formalmente in capo alla società.
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