La lettura delle motivazioni della sentenza d’appello per la morte di Marco Vannini (giudice estensore De Cataldo), suscita alcune riflessioni che, pur incentrate sulla corretta ricostruzione del titolo, doloso o colposo, dell’omicidio, vanno necessariamente a toccare le influenze negative che il cosiddetto processo mediatico esercita sul corretto esercizio della giurisdizione penale.
Il processo mediatico e il giudizio sul tipo di autore
Per comprendere il significato e le implicazioni del cosiddetto processo mediatico occorre innanzi tutto distinguerlo dalla cronaca giudiziaria.
Può capitare che il titolare di un’impresa venga attratto dall’idea di sostituire a sé un prestanome. Ciò accade, ad esempio, quando il proprietario di una società decide di affidare il ruolo di amministratore a un soggetto che lo svolgerà in modo meramente formale e sotto le sue direttive.
Il prestanome viene anche denominato testa di legno, con una locuzione mirata a sottolineare il fatto che a costui non viene chiesto di agire con il proprio cervello ma, semplicemente, di eseguire le direttive impartite dal vero titolare, che assume il nome di amministratore di fatto.
3 – segue: la polizza assicurativa (per il precedente articolo della serie vedi)
Il Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza, introdotto dal D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, ha modificato la normativa vigente anche sul tema della tutela degli acquirenti degli immobili da costruire, categoria questa particolarmente esposta a rischio, soprattutto nel caso di fallimento delle imprese costruttrici.
Le nuove norme sono entrate in vigore da qualche giorno, precisamente a partire dal 16 marzo 2019 andando ad integrare il d.lgs. 20 giugno 2005 n. 122.
Si tratta di una serie di tutele che, a scopo pratico e divulgativo, abbiamo deciso di commentare nei loro tratti essenziali in alcuni post: i primi due sono già apparsi sul nostro sito e questo è il terzo.
La polizza assicurativa
Quando ci si impegna ad acquistare un appartamento in un immobile ancora da costruire, si iniziano solitamente a versare cospicue somme di denaro per un bene che, nel peggiore degli scenari possibili, potrebbe anche non essere costruito o completato. L’ipotesi classica è quella del costruttore o della cooperativa che vengano a trovarsi in stato di crisi o, peggio, si rivelino strumento di iniziative truffaldine.
2 – segue: le caratteristiche della fideiussione (per il precedente articolo della serie vedi)
Il Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza, introdotto dal D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, ha modificato la normativa vigente anche sul tema della tutela degli acquirenti degli immobili da costruire, categoria questa particolarmente esposta a rischio, soprattutto nel caso di fallimento delle imprese costruttrici.
Le nuove norme sono entrate in vigore da qualche giorno, precisamente a partire dal 16 marzo 2019 andando ad integrare il d.lgs. 20 giugno 2005 n. 122.
Si tratta di una serie di tutele che, a scopo pratico e divulgativo, abbiamo deciso di commentare nei loro tratti essenziali in alcuni post: il primo è già apparso sul nostro sito il 21 marzo 2019 e questo è il secondo.
Le caratteristiche della fideiussione
Il promittente venditore (costruttore o cooperativa) all’atto della sottoscrizione di un preliminare o, ancora prima, particolarmente nel caso di cooperative, allorquando il socio versi una qualsiasi somma, deve consegnare una fideiussione, rilasciata obbligatoriamente da una banca o da un’assicurazione.
1 – I soggetti tutelati e la garanzia fideiussoria
Il Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza, introdotto dal D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, ha modificato la normativa vigente anche sul tema della tutela degli acquirenti degli immobili da costruire, categoria questa particolarmente esposta a rischio, soprattutto nel caso di fallimento delle imprese costruttrici.
Le nuove norme sono entrate in vigore da qualche giorno, precisamente a partire dal 16 marzo 2019.
Sarà bene ricordare che, in risposta alla risonanza mediatica di uno scandalo immobiliare di dimensioni piuttosto ampie, già il d.lgs. 20 giugno 2005 n. 122 aveva introdotto, per la prima volta nel nostro ordinamento, una disciplina tesa a tutelare gli acquirenti e gli assegnatari.
Le cooperative di edilizia sociale, anche se aderenti a programmi variamente denominati, come social housing, edilizia convenzionata o agevolata, sono tutte caratterizzate da uno scopo e da un vincolo comuni.
Lo scopo è quello di immettere nel mercato delle locazioni immobili a canone calmierato, per consentire alle persone meno abbienti di poter accedere al bene casa. Il vincolo è costituito dal fatto che gli immobili in questione nascono con un dna che li vede destinati alla locazione per un certo numero di anni.
Conoscere di quali beni o rapporti sia titolare il nostro debitore, rappresenta un passo fondamentale per poter mandare a segno un’azione di recupero crediti.
Anche senza rivolgersi a un investigatore privato, è possibile svolgere proficui accertamenti tramite uno studio legale, il quale, dietro rilascio di apposito incarico e a costi predeterminati, potrà interrogare, direttamente o per il tramite dell’Agenzia delle entrate e dell’Inps, le banche dati qui di seguito indicate.
Si è molto polemizzato, a livello mediatico, in ordine alla totale esclusione di ogni possibile condono penale, quale effetto dell’entrata in vigore del decreto legge 119/2018, cosiddetta “pace fiscale”.
Il primo dato di rilievo oggettivo è costituito dalla mancanza, nel testo normativo in parola, di un’esplicita previsione di non punibilità penale legata alla composizione delle pendenze fiscali.
Come sempre più spesso accade, quando si decide di acquistare un immobile, soprattutto quando lo stesso è la prima casa di abitazione, si cerca di trovare la formula economicamente più conveniente.
Ed in tale ricerca un primato indiscusso lo hanno gli immobili realizzati nell’ambito di un programma di edilizia convenzionata con il Comune di residenza, programma che si definisce anche agevolato quando è finanziato dallo Stato, attraverso le Regioni.
In tali casi, quella che, erroneamente, si ritiene essere un’ordinaria compravendita, acquista in realtà i connotati di una vicenda molto complessa. Infatti i fronti che si aprono sono molteplici e gli aderenti al programma edificatorio, molto spesso, non vengono informati compiutamente, dal costruttore e/o dalla società cooperativa di turno, dei termini dell’acquisto.