Fino a una trentina di anni fa la giurisprudenza penale in tema di colpa medica, con riferimento ai delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose causati da imperizia (non quindi nei casi di pura negligenza o imprudenza), ne limitava la responsabilità alle ipotesi di colpa grave. Tale orientamento si rifaceva all’articolo 2236 del codice civile, il quale, com’è noto, prevede che il professionista intellettuale, ove la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.
Si trattava, in sostanza, di una trasposizione della norma civilistica in area penale, operazione che poteva dirsi legittima (e come vedremo, almeno in parte, lo può tutt’ora) seppure nei limiti dell’ambito di riferimento, che sono quelli della dedotta violazione delle leges artis e con riferimento alla soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.
In questo senso, la detta trasposizione era stata avallata dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 166 del 1973.
La detta risalente giurisprudenza, però, aveva raccolto critiche di eccessiva benevolenza, avendo finito per ritenere che l’area del “problema tecnico di speciale difficoltà” fosse l’ordinario terreno di svolgimento della professione medica, la quale doveva essere esentata da pena per le ipotesi di colpa non grave.
Tale indirizzo è stato quindi rivisto dalla successiva giurisprudenza di legittimità, che, negando l’applicabilità dell’art. 2236 c.c. al diritto penale, ha affermato che nella materia in questione debbano trovare spazio solo gli ordinari criteri di valutazione della colpa di cui all’art. 43 c.p. Leggi tutto “La lunga e tormentata storia della responsabilità penale del medico alla prova dell’ultimo capitolo, scritto dalle Sezioni Unite del 21 12 17”
Nuove regole per la responsabilità penale e civile dei medici
Approvato in via definitiva il disegno di legge Gelli che modifica il regime di responsabilità, sia penale che civile, degli esercenti le professioni sanitarie.
Per quanto riguarda la responsabilità penale, si prevede che, ove l’evento di morte o lesioni sia stato causato da imperizia, sia per colpa grave che per colpa lieve, la punibilità sia esclusa, a patto che siano state rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di specifica linea guida, le buone pratiche clinico assistenziali.
Tutto ciò a meno che il caso concreto non presenti delle specificità tali da rendere inadeguata l’applicazione delle stesse linee guida.
La nuova norma, dunque, sembrerebbe escludere dalla sua area operativa i casi di negligenza, per i quali non vale l’esclusione di punibilità. Questa distinzione sarà fonte di non poche incertezze nelle aule giudiziarie, visto che, nei casi concreti, è quasi sempre difficile separare nettamente la negligenza dall’imperizia.
Per quanto riguarda, invece, la responsabilità civile, i medici potranno operare con molta maggiore tranquillità. E’ infatti previsto non soltanto che l’azione civile, ove proposta direttamente nei loro confronti, si debba informare ai canoni, ben più difficoltosi sotto il profilo probatorio, della responsabilità extracontrattuale.
E’ altresì previsto che l’eventuale azione risarcitoria debba essere preceduta da un accertamento tecnico preventivo, con tentativo di conciliazione. Ancora, si è previsto che l’eventuale azione di rivalsa da parte dell’ente ospedaliero nei confronti del sanitario, possa essere esperita solo a seguito dell’ effettivo avvenuto risarcimento e, cosa più importante, è stato posto un tetto massimo oltre il quale il medico non dovrà sopportare le conseguenze economiche del sinistro.
In ogni caso l’ente ospedaliero è obbligato ad assicurarsi sia per la responsabilità contrattuale gravante sulla struttura, sia per la copertura della responsabilità extracontrattuale dei medici che vi operano, per l’ipotesi in cui il danneggiato decida di esperire l’azione risarcitoria direttamente nei loro confronti.
Autore dell’articolo Enrico Leo