Si deve partire dal dato secondo il quale il fallito è in linea generale privo della capacità di stare in giudizio nelle controversie concernenti rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, in quanto tale capacità spetta solo al curatore ex art. 143 del Codice della Crisi (D.Lgs. 14/2019).
La giurisprudenza della Cassazione, tuttavia, ha costantemente affermato che il fallito, nel caso di inerzia degli organi della procedura, mantiene una legittimazione ad agire e ad impugnare, pur se si tratti di provvedimenti incidenti sui rapporti compresi nel fallimento.
E’ bene anche considerare che la giurisprudenza della Sezione Tributaria della Cassazione ha più volte affermato che l’avviso di accertamento per debiti fiscali, nati prima della dichiarazione di fallimento, va notificato anche al contribuente fallito.